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REGOLE DI COMPORTAMENTO


OBBLIGATORIE PER I MEDIATORI

 

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         Il presente Codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori spontaneamente decidono di aderire sotto la propria responsabilità.

         Il codice si applica a tutti i tipi di mediazione, libera o obbligatoria, in materia civile e commerciale.

         L’adesione al Codice di condotta non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale.

 

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1. Nell’adempimento del suo compito, il mediatore è obbligato ad essere imparziale e neutrale per l’intero percorso della procedura.

Ove dovesse riscontrare anomalie potenzialmente pregiudizievoli per il corretto andamento della procedura, deve, con immediatezza, informare di ciò il Responsabile dell’Organismo.

2. I mediatori devono essere competenti a conoscere bene il procedimento di mediazione; avere una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze e della propria capacità di mediazione.

3. Il mediatore al momento di accettare l’incarico deve verificare di essere dotato della preparazione, della competenza e della esperienza necessaria a condurre la mediazione; e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

4. Il mediatore deve impegnarsi a svolgere la propria attività nel più scrupoloso rispetto delle norme di legge dettate dal D.Lgs 28 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il mediatore è obbligato, altresì, al rispetto delle disposizioni ed indicazioni, sia organizzative che procedurali, emanate dal Responsabile dell’Organismo.

6. Il mediatore deve astenersi dall’attività di mediazione quando ha rapporti economici, professionali e personali con le parti o quando ha interesse all’affare oggetto della mediazione, o comunque si trovi in una delle seguenti fattispecie:

a) se ha interesse nel procedimento o in altro procedimento che verta su una identica questione;

b) se egli stesso o il coniuge o convivente è parente, fino al quarto grado, o convivente o frequentatore abituale di una delle parti;

c) se egli stesso o il coniuge o convivente ha giudizi e/o controversie di altra natura pendenti, o verte in stato di grave inimicizia, o ha rapporti di credito/debito con una delle parti;

d) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;

e) se è amministratore o gerente di un ente, di una associazione di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse diretto o indiretto alla procedura.

7. Il mediatore, per ogni singolo incarico, ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 28 del 2010.

8. Il mediatore ha il dovere di riservatezza relativamente alle informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e alle dichiarazioni rese dalle parti.

9. I dati personali delle parti possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento di mediazione.

10. E’ fatto divieto al mediatore di testimoniare innanzi a qualsiasi Autorità sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni fornite dalle parti nel procedimento. In tali casi deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall’art. 10 del D.Lgs 28 del 2010.

11. Il mediatore non può accettare compensi e/o regalie di qualsiasi tipo dalle parti.

12. Il mediatore deve fare tutto il possibile per assicurare un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi i modi dei rinvii in modo da consentire la presenza e partecipazione delle parti, ed il rispetto delle giuste esigenze organizzative dell’Organismo.

13. Il mediatore che non rispetti, con scrupolo e convinzione, le norme del presente Codice Etico può essere sostituito o revocato dal Responsabile dell’Organismo.

 
© 2012 Organismo di mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Palermo
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE DI COMPETENZA

 

  • Condominio

  • Diritti reali

  • Divisione

  • Successioni ereditarie

  • Patti di famiglia,

  • Locazione

  • Affitto di aziende

  • Comodato

  • Contratti assicurativi, bancari finanziari

  • Risarcimento del danno derivante dalla responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione a mezzo stampa

 

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